STATUTO dell'Associazione "COMITATO MURA Dl PADOVA"
(Allegato all'atto costitutivo del 22/11/77)
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
È costituita con sede in Padova e durata illimitata l'Associazione "Comitato Mura di Padova", la quale ha come scopi:
- a) lo studio, l'identificazione, il rilevamento delle opere murarie di difesa in rapporto all'assetto urbanistico della città e del territorio, da divulgare mediante pubblicazioni, convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre iniziative culturali;
- b) il restauro, la valorizzazione, l'utilizzazione delle cerchie murarie urbane in relazione alle diverse destinazioni d'uso previste dai piani regolatori;
- c) la collaborazione e l'eventuale adesione ad altre associazioni italiane e straniere che perseguano i medesimi indirizzi nonché la trattazione di temi socio-culturali in generale.
L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.
PROVENTI
Art. 2
II Comitato Mura di Padova provvede al raggiungimento dei suoi fini con le quote associative, con contribuzioni straordinarie accettate dall'Associazione e con ogni altra entrata di cui essa potrà beneficiare
SOCI
Art. 3
I soci sono ordinari o onorari.
L'ammissione all'Associazione in qualità di socio ordinario si richiede presentando al Consiglio direttivo domanda scritta accompagnata dal pagamento della quota sociale e dalla presentazione di almeno una persona già associata. Qualora entro due mesi dall'inoltro della domanda il Consiglio direttivo non decida insindacabilmente di respingerla, la domanda stessa si intende accolta dalla data di presentazione. Su proposta del Consiglio direttivo sono nominati dall'Assemblea soci onorari coloro che si sono specialmente distinti o che abbiano acquistato particolari benemerenze in attività inerenti gli scopi dell'Associazione; essi sono esenti dal pagamento delle quote sociali.
L'Associazione si considera a tempo indeterminato; tuttavia ciascun socio può recedere con efficacia dalla fine dell'anno sociale in corso dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla fine del suddetto anno sociale.
Qualora un socio ometta il versamento della quota associativa per un intero esercizio finanziario, esso può venire dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo, fermo l'obbligo di pagare le quote non versate. La qualità di socio si perde inoltre per esclusione deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi, quando il socio svolga attività in contrasto con gli scopi statutari ed a causa di gravi motivi comportanti lesione al funzionamento e agli interessi dell'Associazione; è necessaria la previa audizione, se possibile, del socio cui gli addebiti vengono mossi.
ORGANI
Art.4
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea
- il Presidente
- il Segretario
- l'Economo
- il Revisore dei conti
Tutte le cariche sono gratuite salvo gli eventuali rimborsi spese approvati dal Consiglio direttivo.
ASSEMBLEA
Art. 5
L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita da tutti i soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale ed iscritti all'Associazione almeno da tre mesi. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione dei bilanci e la trattazione dei problemi generali, non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; essa è anche convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati di cui sopra, salvi i poteri propri di quest'ultimo. La convocazione è effettuata dal presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, inviato con lettera individuale ai componenti dell'Assemblea almeno dieci giorni prima della data fissata; la seconda convocazione può essere fissata nel medesimo giorno della prima.
Art. 6
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi sia rappresentata almeno la metà degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo quanto stabilito per i casi particolari previsti dal presente statuto.
Art. 7
Oltre agli altri previsti dallo statuto, sono compiti esclusivi dell'Assemblea:
- a) stabilire le linee generali di condotta dell'Associazione;
- b) approvare i bilanci;
- c) eleggere il Consiglio direttivo e i revisori dei conti;
- d) modificare o rinnovare lo statuto;
- e) deliberare lo scioglimento dell'Associazione ed impartire direttive per la devoluzione dei beni;
- f) deliberare su ogni altra questione proposta.
Art. 8
Per modificare o rinnovare lo statuto nonché per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.
Art. 9
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa in apertura dei lavori con il compito di dirigerne lo svolgimento; il Segretario dell'Associazione, o altra persona appositamente nominata dall'Assemblea in apertura dei lavori, fungerà da segretariodell'Assemblea stessa e curerà la stesura del verbale.
Le votazioni possono essere palesi o a scrutìnio segreto; in quest'ultimo caso il Presidente dell'Assemblea nomina almeno tre scrutatori.
Il voto per delega non è ammesso.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di sette, nove o undici membri e dura in carica due anni e comunque fino all'elezione del Consiglio successivo, il numero dei consiglieri adottato per il biennio è deciso dall'assemblea, la quale provvede all'elezione dei consiglieri stessi a scrutinio segreto.
Art. 11
Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge fra i consiglieri il Presidente, il Segretario el'Economo. Qualora nel corso del biennio di gestione il Consiglio direttivo venga a mancare stabilmente di qualche membro, sono chiamati a far parte di esso quel socio o quei soci che nell'elezione assembleare hanno seguito in graduatoria gli eletti; a parità di voti conseguiti il Revisore dei conti procederà a sorteggio. I sostituti rimarranno in carica fino alla successiva assemblea che dovrà provvedere ad una elezione supplementare. I nuovi eletti decadranno unitamente al Consiglio direttivo in carica.
Art. 12
Il Consiglio direttivo agisce in conformità delle indicazioni assembleari ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli statutariamente riservati all'Assemblea stessa. Esso provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; presenta i bilanci preventivo e consuntivo e le relazioni sull'attività svolta; è responsabile verso i soci del regolare funzionamento dell'Associazione nonché del corretto impiego dei fondi; adotta eventuali provvedimenti disciplinari motivati comunicandoli per iscritto agli interessati, che possono appellarsi alla successiva Assemblea, ottenendo di diritto l'inserimento della questione all'ordine del giorno. Formula i regolamenti e le proposte da sottoporre all'Assemblea, fissa la sede dell'Associazione e gli eventuali trasferimenti nell'ambito del Comune di Padova; stabilisce annualmente le quote sociali ed esplica ogni altra funzione prevista dal presente statuto. Inoltre ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente, dal Segretario o dall'Economo, che a tale scopo gli verranno sottoposti nella prima riunione successiva al provvedimento stesso.
Art. 13
Il Consiglio direttivo attribuisce speciali incarichi e costituisce sezioni o gruppi di lavoro e di ricerca per meglio realizzare i fini istituzionali.
I membri del Consiglio direttivo si prestano anche alle necessarie attività esecutive.
Art. 14
Il Consiglio direttivo si riunisce di massima una volta al mese su convocazione anche informale del Presidente; può essere inoltre convocato, con sufficiente preavviso, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e deve procedersi alla sua riunione quando essa venga richiesta da almeno quattro consiglieri o dal Segretario o dall'Economo.
L'ordine del giorno è proposto dal Presidente sentiti il Segretario e l'Economo; gli argomenti da trattare possono essere proposti da qualsiasi consigliere e la decisione definitiva sull'ordine del giorno spetta allo stesso Consiglio direttivo.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi salvo i casi particolari previsti dal presente statuto.
Di ogni riunione verrà esteso succinto verbale in apposito libro.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono di massima aperte ai soci senza diritto di voto, al pubblico e ai rappresentanti degli Enti locali, dei Consigli di quartiere, dell'Università, delle Scuole, degli Ordini professionali, dei Sindacati e delle altre forze sociali e culturali. Il Presidente può concedere la parola a chi ne faccia esplicita richiesta. Anche al di fuori delle riunioni formali, il Presidente, il Segretario e l'Economo si consulteranno tra loro e con gli altri consiglieri per il buon andamento dell'attività sociale.
PRESIDENTE
Art. 15
II Presidente del Consiglio direttivo è nel contempo Presidente dell'Associazione e ne ha la legale rappresentanza anche giudiziale; egli coordina le iniziative e da impulso ai programmi curando l'esecuzione dei deliberati assembleari e del Consiglio direttivo ed esplicando altresì tutte le funzioni demandategli dal presente statuto.
Egli intrattiene normalmente i rapporti esterni dell'Associazione e ne firma gli atti. In caso di sua delega, assenza o impedimento il Presidente è sostituito temporaneamente dal Segretario che ne esercita le relative facoltà.
SEGRETARIO
Art. 16
II Segretario cura l'organizzazione dell'Associazione, esegue quanto necessario per lo svolgimento della sua attività e collabora con il Presidente. Egli redige con l'Economo i bilanci preventivo e consuntivo; cura lo schedario dei soci, l'archivio e il funzionamento della segreteria e sovrintende a quant'altro gli sia demandato dallo statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni del Consiglio direttivo, con facoltà di avvalersi di eventuali collaboratori.
ECONOMO
Art. 17
L'Economo provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; redige con il Segretario il bilancio preventivo e consuntivo, cura la tenuta dei documenti contabili, custodisce i fondi e il patrimonio ed effettua le operazioni bancarie.
REVISORE DEI CONTI
Art. 18
Il Revisore dei conti è eletto, tra i soci o i non soci, a scrutinio segreto dall'Assemblea; egli rimane in carica due anni e comunque fino all'elezione del Revisore successivo ed assolve i propri compiti di controllo contabile e d'osservanza statutaria secondo i poteri e le facoltà, in quanto applicabili, riconosciutigli dal codice civile in materia di società per azioni.
Con le stesse modalità l'Assemblea elegge un revisore supplente il quale entrerà in carica in caso di permanente indisponibilità del Revisore effettivo. Il Revisore accompagna con la propria relazione i bilanci consuntivi presentati all'Assemblea dal Consiglio direttivo.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 19
L'esercizio finanziario ovvero l'anno sociale dell'Associazione vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 20
In caso di scioglimento dell'Associazione "Comitato Mura di Padova", deliberato dall'Assemblea, questa ultima nominerà uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni.
Il ricavato sarà devoluto ed enti o associazioni che perseguono fini analoghi al Comitato mura di Padova.
Padova, 22 novembre 1977